I Nostri Servizi

Attestazione di qualità professionale

Per il rilascio dell’ Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale si deve seguire la procedura:

  1. Richiesta di ammissione ad Aderente ONSIP e alla procedura di valutazione della documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la/le professionalità di cui si chiede la valutazione;
  2. Accettazione dello Statuto, Codice Deontologico, del Codice Etico di ONSIP;
  3. Valutazione ed analisi della documentazione e dei titoli da parte di soggetti richiedenti;
  4. Verifica (test, colloquio e simulazione del ruolo professionale) in audio-video da parte del Presidente o Segretario ONSIP con verbale finale ed emissione dell’Attestazione di Qualità e di 
Qualificazione Professionale da parte del Presidente e del Segretario ONSIP;
  5. Quota di iscrizione nel/nei registro/i per i quali si è richiesta la 
 valutazione dei requisiti professionali ed Iscrizione ai rispettivi Registri Professionali ONSIP.

La valutazione è il sistema attraverso il quale ONSIP riconosce l’Attestato di Qualità quale documento ai fini dell’iscrizione ai Registri Professionali.


Il tutto è regolamentato da:

  • Valutazione documentale prodotta dall’Aderente alle mail: info@sindacatoanap.it
  • Verifica in collegamento audio-video (la prova prevede un test, una verifica delle conoscenze ed una simulazione del ruolo professionale di cui si chiede l’Attestazione di qualità) con il Candidato eseguita dal Presidente o Segretario di ONSIP e redazione del verbale finale;
  • Ad esito positivo della valutazione e all’avvenuto pagamento della tariffa di iscrizione il Presidente e il Segretario ONSIP emettono l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale;
  • Invio tramite mail all’Aderente richiedente della notifica e dell’Attestazione di Qualità e qualificazione professionale, a firma del Presidente e Segretario ONSIP

L’Aderente in possesso dell’Attestato di Qualità ha tutti i requisiti richiesti ed ha superato il colloquio di valutazione con esito di IDONEO.
Il Presidente ONSIP comunica il tutto al Segretario ONSIP, che dopo il controllo amministrativo, provvede all’iscrizione nei rispettivi Registri Professionali ONSIP.

Le figure professionali a cui sono rilasciate l’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale vengono inseriti in appositi Registri resi pubblici(nella richiesta viene autorizzato il trattamento dati personali) sul sito internet www.onsip.it .


Il mantenimento annuale dell’iscrizione ai Registri Professionali ONSIP è subordinato da:

  • Assenza di reclami dell’utenza ritenuti gravi dagli organi dell’associazione ONSIP;
  • Assenza di provvedimenti disciplinari da parte di ONSIP nei confronti dell’ADERENTE;

  • Pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registri Professionali ONSIP;

Tariffario:

Servizio Prezzo
Tesseramento ONSIP Gratuito
Colloquio per idoneità Gratuito
Attestato di qualità 40,00€ / cad.
Rinnovo annuale iscr. registro 30,00€ / cad.
Rinnovo triennale 40,00€ / cad.

Formazione obbligatoria
  1. Normativa di riferimento

    L’offerta è predisposta secondo la normativa vigente e nello specifico facendo riferimento alla normativa dei Corsi di formazione in modalità e-learning e non per la formazione specifica dei Lavoratori ai sensi dell`art.37 D.Lgs 81/2008, degli Accordi Stato-Regioni successivi, delle Linee Applicative ministeriali del 25/07/2012. Inoltre per tutta la formazione di alto profilo pre-approvata da ENTE BILATERALE con cui ONSIP è convenzionato.

  2. Requisiti dei docenti

    I corsi saranno tenuti da docenti identificati all’interno della piattaforma WEB i curricula saranno visibili e scaricabili in PDF dalla piattaforma stessa, i docenti scelti avranno le caratteristiche indicate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 2013.

  3. Organizzazione della formazione

    Per i corsi erogati in forma FAD sarà previsto:

    1. Il soggetto organizzatore del corso sarà l’Ente Bilaterale ENBITAL con sede ad Elice che risulta essere emanazione diretta attraverso le filiali sul territorio.
    2. All’interno della piattaforma è indicato pubblicamente il responsabile del progetto formativo e ed allegato e scaricabile in PDF il suo curriculum.
    3. I nomi dei docenti con i curricula e la dichiarazione dei requisiti previsti dalla legge e dagli accordi Stato/Regione sono a disposizione dell’organizzazione e dei discenti.
    4. I registri di presenza dei partecipanti viene costruito in automatico al momento del collegamento del discente all’aula ed il report è stampabile.
    5. L’obbligo di frequenza alle 90% è garantito dal controllo della visione delle lezioni erogate e del tempo utilizzato per la lettura delle parti normative.

  4. Metodologia di insegnamento ed apprendimento

    La piattaforma proposta è stata studiata e funziona sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 8 del 11.01.12) l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1. Sede e strumentazione
      La formazione potrà svolgersi presso la sede del soggetto formatore in orari da prestabilire per un massimo 2 discenti per volta;
      La formazione potrà svolgersi presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante in qualunque momento ove esista un collegamento INTERNET che lo consenta;
      La formazione è realizzata attraverso una piattaforma WEB raggiungibile attraverso qualunque Provider.
    2. Programma e materiale didattico formalizzato
      All’accesso il discente che si collega alla piattaforma del corso avrà un documento che indichi nell’ordine:
      I. Titolo del corso;
      II. Ente o Soggetto che lo ha prodotto;
      III. Obiettivi formativi;
      IV. Struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
      V. Regole di utilizzo del prodotto;
      VI. Eventuali modalità di valutazione dell’apprendimento;
      VII. Strumenti di feedback.

Servizi per la bilateralità

ONSIP in collaborazione con ENBITAL promuove e gestisce in ambito nazionale e territoriale:

  • Incentivi a favore delle imprese;
  • Mercato del lavoro, con funzioni in materia di contratti di apprendistato, part-time, flessibilità dell'orario;
  • Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il disposto della contrattazione collettiva o delle vigenti leggi;
  • Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale);
  • Rilascio della collaborazione per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Rilascio pareri di conformità per l'assunzione di apprendisti;
  • Interventi in campo formativo per un accrescimento culturale e professionale, in accordo con gli organismi competenti;
  • Composizione di controversie e azioni di supporto per conciliazioni in materia di lavoro;
  • Composizione di controversie e azioni di supporto per conciliazioni in materia di lavoro;

Fondi interpersonali

ONSIP con l’accordo con FonARCom rende possibile realizzare ogni tipo di formazione perché permette:

  • Il finanziamento di attività info-formative, a vantaggio dei dipendenti, dirigenti, apprendisti e altri soggetti; l'assolvimento di obblighi formativi (ad es. sicurezza, privacy, HACCP, apprendistato);
  • L’utilizzo di metodologie didattiche tradizionali ed innovative (ad es. aula, formazione a distanza, autoformazione, seminari, affiancamento);
  • La realizzazione di attività preparatorie e complementari alla formazione (ad es. analisi organizzativa, di clima, del fabbisogno, delle competenze);
  • Il recupero dei costi accessori alla info-formazione (ad es. vitto, trasporto, alloggio, spese generali);
  • La pianificazione di attività info-formative anche al di fuori dell'orario di lavoro e con docenti interni all'azienda.

Conciliazione

Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato

In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la Commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 segg. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia.

La predetta Commissione è composta:

  1. Per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
  2. Per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.
La richiesta deve precisare:

  1. Le generalità del ricorrente e l’impresa interessata;
  2. La delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa;
  3. Il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
  4. L’oggetto della vertenza.

La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’ art. 412-bis c.p.c. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.

Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali:

  1. Ai sensi degli artt. 409 segg. c.p.c., le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione;
  2. La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato;
  3. La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’ Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
  4. La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
  5. La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
  6. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
  7. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
  8. Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
  9. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
  10. I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
  11. La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 c.p.c. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
  12. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, né degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione paritetica nazionale per il C.C.N.L. ed alla Commissione paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.

Il datore di lavoro e lavoratore che intendono comporre una controversia di lavoro tra di loro insorta, anziché adire la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
A seguito del recente intervento riformatore (art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale, ben conosciuta dal nostro ordinamento, è ora disciplinata dallo scarno disposto dell’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’ arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.


Tutela aziendale

ONSIP garantisce servizi e competenze al socio finalizzati alla tutela dedicata e fattiva della sua azienda. L’adesione a LEGA IMPRESA permette di usufruire dei servizi a lui dedicati per la conduzione e miglioramento della propria azienda, quali:

  • Tutela e prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Tutela in materia di diritto del lavoro;
  • Tutela in materia di contrattazione collettiva e non del lavoro;
  • Tutela in ambito legale;
  • Tutela in ambito di prevenzione al credito;
  • Tutela fiscale;

Alta formazione

Corsi di Laure e Master Universitari riconosciuti in collaborazione con Centro Studi Università dell’Adriatico con sedi esame per
UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS


Finanza agevolata

Ricadono nella finanza agevolata tutti quegli interventi disposti dal legislatore regionale, nazionale o comunitario, che mettono a disposizione strumenti finanziari a condizioni vantaggiose. Lo scopo è favorire lo sviluppo di nuovi progetti, la realizzazione di nuovi investimenti o l’assunzione di nuovo personale. Infatti, l’Unione europea, lo Stato, le Regioni, le Province, pubblicano bandi pubblici in cui mettono a disposizione finanziamenti a fondo perduto e altre agevolazioni destinati allo sviluppo delle aziende In questo senso la finanza agevolata è parte integrante dell’economia aziendale, perché aiuta l’impresa a reperire risorse finanziarie a condizioni più vantaggiose. Infatti, si può accedere a più bandi e anzi, pianificando per tempo, si possono ottenere più agevolazioni per ogni tipo d’investimento. ONSIP può facilitare l’accesso a finanziamenti per acquisti, può anche facilitare richieste di contributi per nuove assunzioni o per ottenere delle certificazioni di sistemi, utili per garantire lo svolgimento di alcuni tipi di attività.


Sportello legale

ONSIP mette a disposizione degli aderenti un servizio di “Sportello legale”. Un’iniziativa gratuita, destinata ai soli aderenti che possono trovarsi nella condizione di aver bisogno, in tempi rapidi, di un primo orientamento legale. Il Servizio, che per il momento è avviato in via sperimentale, vede la luce grazie alla disponibilità offerta da avvocati dotati di specifiche competenze in determinate aree del diritto ed esperti in materie che esulano dalle competenze degli iscritti.
Per usufruire del servizio, l’iscritto dovrà rivolgersi inviando una mail a sportellolegale@onsip.it . Successivamente, in relazione alla richiesta che sarà stata inoltrata attraverso la compilazione del “Modello Richiesta” allegato il richiedente verrà contattato per la verifica della disponibilità del legale nel giorno stabilito.


Sportello tutela del consumatore

Lo Sportello per il Consumatore, ha lo scopo di fornire agli aderenti informazioni, assistenza e tutela, dando le indicazioni necessarie per la soluzione dei disservizi rilevati nella fornitura di servizi in generale. Allo Sportello possono rivolgersi tutti gli aderenti attraverso segnalazioni, istanze e reclami su inefficienze, errori ed eventuali soprusi da parte delle Società. Il reclamo individuale allo Sportello è alternativo alla Conciliazione Paritetica: il cliente vi si può rivolgere solo dopo aver presentato un reclamo scritto alla Società di Vendita ed abbia atteso i tempi della risposta.


CAF e Patronato

ONSIP attraverso convenzioni con CAF di respiro nazionale offre servizi alle persone fisiche, assistendole in ambito fiscale e nella compilazione della modulistica legata al lavoro o ai contributi, come nel caso della dichiarazione dei redditi. Le prestazioni includono:

  • Modello Unico;
  • Redazione modello RED;
  • Contabilità;
  • Modello ISEE;
  • Modello ISEU – Università;
  • Modello ICI;
  • Modello detrazione d’imposta.

ONSIP attraverso convenzioni con CAF di respiro nazionale offre assistenza e consulenza rivolta al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e socio-assistenziali, comprese quelle legate all'immigrazione e all'emigrazione. I servizi del Patronato comprendono:

  • Invalidità;
  • Consulenza diritto del lavoro;
  • Contenziosi disciplinari;
  • Lavoro nero;
  • Differenze retributive;
  • Cassa integrazione;
  • Integrazione maternità;
  • Mobbing;
  • Trasferimenti;
  • Mutamento mansioni;
  • Infortuni;
  • Malattie professionali;
  • COLF e badanti;
  • Lavoro a progetto;
  • Collaborazioni occasionali;
  • Lavoro interinale:

Mutua MBA

Grazie all’accordo raggiunto con la Mutua MBA, abbiamo il piacere che possiamo condividere con i nostri aderenti una importante iniziativa che abbiamo deciso di mettere a Vostra disposizione. La Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua MBA, realtà non profit da sempre impegnata nella divulgazione del principio mutualistico, è la più grande Mutua Italiana per numero di soci, in incremento costante anno dopo anno.
ONSIP ed MBA credono fortemente che la Salute dell’individuo e la sua capacità di vivere nel proprio contesto sociale passino da uno stile di vita sano e dal benessere psico-fisico perché “la salute è una dimensione essenziale del benessere individuale”.
Questa forte convinzione, unita ad una capacità gestionale efficiente e performante di entrambi, ha permesso di offrire ai propri aderenti un ventaglio sempre più variegato di Sussidi sanitari, caratterizzati da prestazioni sanitarie a costi agevolati quali accertamenti diagnostici, visite specialistiche nonché check up mirati alla prevenzione della salute.

In quest’ottica, siamo lieti di elencare alcuni vantaggi che il rapporto associativo può offrire:

  1. Nessun limite di età per l’adesione;
  2. Durata del rapporto associativo illimitato;
  3. Nessuna differenza di costo contributivo rispetto all’età;
  4. Un network di strutture convenzionate che vanta un numero considerevole di strutture e di professionisti in tutta Italia;
  5. Agevolazioni fiscali – detraibilità fiscale del 19% sull’importo versato per il sussidio sanitario fino alla somma di € 1.300,00;

Sul sito istituzionale di ONSIP si potranno trovare tutte le informazioni tecniche sui sussidi sanitari riservati agli aderenti ONSIP nonché la documentazione che permetterà di aderire comodamente da casa ad uno dei sussidi messi a disposizione per gli aderenti e le proprie famiglie attraverso il portale dedicato nell’area riservata.


Hai qualche dubbio o richiesta?